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REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL CNSAS

Art. 1) Mancanze

Il socio venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili secondo il presente regolamento ha l’obbligo di segnalare gli stessi all’organo gerarchicamente superiore al presunto responsabile della violazione. L’organo, una volta informato, ha l’obbligo di effettuare le opportune verifiche dando, in ogni caso, notizia di quanto deliberato, entro 45 giorni dalla segnalazione e, ove occorra procedere ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2) Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dallo Statuto del C.N.S.A.S. e dai Regolamenti sono:
a) ammonizione;
b) diffida;
c) rimozione da eventuali incarichi;
d) sospensione dall’appartenenza al Corpo per un periodo compreso da un mese a due anni;
e) esclusione.
L’ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell’infrazione. La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste nell’avviso scritto e motivato al responsabile dell’infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione. La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l’incarico assegnato. La sospensione dall’appartenenza al Corpo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall’esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo. L’esclusione dal Corpo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto insanabile con le finalità del Corpo.
Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Corpo:
a) la commissioni di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, per i reati di particolare allarme sociale;
b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al C.N.S.A.S. svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio nazionale;
c) la mancata condivisione delle finalità statutarie e regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario di cui all’Art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento generale;
d) la reiterata e costante non osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dai responsabili della struttura di riferimento.
È facoltà del responsabile, (Capostazione, Delegato, Presidente S.R. o S.P., Presidente nazionale) sospendere dalle attività operative (di soccorso o addestrative) in via cautelare ed urgente, e salva l’applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il socio che, con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività addestrative e/o di soccorso.

Art. 3) Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dal Consiglio di zona, salvo che riguardino un Capostazione o un Delegato o un Presidente S.R. o S.P. e rispettivi vice. Nel primo caso provvederà direttamente il Consiglio regionale o provinciale, negli altri casi il Consiglio nazionale. L’adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito all’interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni e chiedere di essere sentito dall’organo procedente. Sentito l’interessato, anche a mezzo di Consigliere all’uopo delegato, l’organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi trenta giorni. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e la sua efficacia decorre dall’avvenuta comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata AR. Avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di zona e dal Consiglio regionale o provinciale è ammesso reclamo rispettivamente al Consiglio regionale, o provinciale o al nazionale secondo le modalità di cui al successivo Art. 4. I provvedimenti di secondo grado sono definitivi. Avverso gli stessi è possibile ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell’Art. 35 dello Statuto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4) Reclamo

È ammesso reclamo all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento ovvero Consiglio regionale o provinciale per il Consiglio di zona, Consiglio nazionale per il consiglio regionale o provinciale. Il reclamo deve essere notificato rispettivamente al Presidente regionale o provinciale o al Presidente nazionale a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio. Il reclamo deve contenere a pena di nullità le indicazioni della parte, il proprio domicilio e residenza, il provvedimento impugnato e i motivi di fatto e diritto su cui si fonda e degli eventuali mezzi istruttori, inclusa la richiesta di essere sentito rispettivamente dal Consiglio regionale o provinciale o nazionale. Deve essere sottoscritto personalmente dalla parte a pena di nullità assoluta. Il Presidente assegna il reclamo a se stesso o ad un altro Consigliere per l’istruzione e l’eventuale audizione dell’interessato. Il Consigliere istruttore ha ampia facoltà di acquisire ulteriori informazioni dalle parti, documentazione e quanto ritenuto necessario per la completa trattazione del caso, assegnando eventuali termini alle parti per la presentazione di memorie difensive. Esaurita l’istruzione della pratica il Consiglio rispettivamente regionale, provinciale o nazionale delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Il provvedimento del Consiglio che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario verbalizzante e dai Consiglieri presenti alla deliberazione, è definitivo e va comunicato alle parti a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 5) Segnalazioni o mancanze a carico di Presidente nazionale e/o Componenti Consiglio nazionale

Un componente l’Assemblea nazionale venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili nei confronti del Presidente nazionale e/o di uno o più componenti il Consiglio nazionale, ha l’obbligo di portare a conoscenza l’Assemblea nazionale della situazione. L’Assemblea valutata l’opportunità può, a maggioranza dei presenti, istituire una specifica Commissione composta da 5 membri scelti tra i componenti della stessa con l’incarico di svolgere le opportune verifiche, al termine delle quali presenterà una relazione all’Assemblea che dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla presentazione della relazione. Qualora dalla relazione della Commissione emergano condotte disciplinarmente rilevanti a carico del Presidente nazionale e/o dei componenti il Consiglio nazionale, può essere proposta una mozione di sfiducia, che si considera approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, viene dichiarata dall’Assemblea nazionale la decadenza dalla carica, e si procede al rinnovo della stessa con nuove elezioni.

Art. 6) Obbligo di riservatezza

Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari e dell’eventuale lodo arbitrale le parti sono soggette alla massima riservatezza. L’inosservanza di tale obbligo determina l’avvio di ulteriore procedimento disciplinare.



Approvato dall’Assemblea nazionale il 22 novembre 2009; In vigore dal 1° gennaio 2010.



Oggi è: Martedì
07 Settembre 2010



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