REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
CAPO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1) Contenuto
Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) struttura operativa del Club alpino italiano (C.A.I.).
Art. 2) Marchio
Il C.N.S.A.S. adotta il marchio comune di cui all’allegato sub A dello Statuto del C.N.S.A.S. L’uso del marchio è obbligatorio per tutti gli organi centrali e periferici. Il Consiglio nazionale esercita l’attività di vigilanza sull’uso del marchio.
Art. 3) Uso non conforme del marchio
L’adozione o l’uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive del Consiglio nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del C.N.S.A.S., determina i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto e al Regolamento disciplinare.
CAPO II
SOCI ORDINARI
Art. 4) Requisiti d’ammissione
Possono presentare richiesta di ammissione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano iscritti al C.A.I. ed in regola con la quota associativa;
b) siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio nazionale;
c) siano in possesso del certificato anamnestico attestante l’idoneità;
d) abbiano superato positivamente la griglia di ingresso prevista dai piani formativi.
Art. 5) Aspirante socio
La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio. L’ apposita domanda deve essere presentata, tramite il Capostazione competente per territorio al Presidente regionale o provinciale, che provvede alla formulazione dell’elenco degli aspiranti soci per l’ammissione alle prove attitudinali e per l’inoltro alla Direzione nazionale ai soli fini assicurativi. Il richiedente ammesso assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta le prerogative del socio ordinario.
Art. 6) Ammissione a socio ordinario
Al superamento della griglia di ingresso che, di norma, si svolge entro il mese di novembre, l’aspirante socio formula domanda di iscrizione per l’ammissione a socio ordinario. Il Capostazione competente per territorio, controllata la regolarità della stessa, la trasmette al Consiglio di Zona, il quale, unitamente al parere sull’opportunità di ammettere il nuovo socio, comunica la richiesta al Presidente regionale o provinciale. Il Presidente regionale o provinciale, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale o provinciale, provvede all’iscrizione del socio a far data dal 1° gennaio successivo, comunicando la stessa al Presidente nazionale per l’inserimento nell’elenco dei soci ordinari. Il Consiglio regionale o provinciale può respingere la richiesta di ammissione a suo insindacabile giudizio.
Art. 7) Doveri dei soci
1. L’attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili. 2. La fiducia reciproca tra soci e tra soci e propri responsabili è l’elemento fondante dell’appartenenza al Corpo e della sicurezza nelle operazioni. 3. Il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario. 4. Il socio deve inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati, segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile territoriale. 5. È dovere del socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza o alle quali essa partecipa. 6. In particolare il socio che non ricopre incarichi dirigenziali deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento. 7. I soci debbono astenersi dall’utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo. 8. In particolare non potranno essere svolte, al di fuori del C.N.S.A.S., attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale. 9. I soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Delegato o dal Presidente regionale o provinciale. 10. I soci potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.
Art. 8) Diritti
Tutti i soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nel C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dall’ordinamento interno.
Hanno inoltre diritto:
a) di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S.;
b) di essere informati delle attività promosse dallo stesso;
c) di operare in condizioni di sicurezza;
d) di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;
e) di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo consenso del Delegato accettante. Il mantenimento della qualifica tecnica è subordinata ad eventuali verifiche.
Art. 9) Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
a) cessata appartenenza al C.A.I.;
b) dimissioni, da presentarsi per iscritto al Capostazione competente;
c) raggiungimento dell’età di anni 75;
d) inattività;
e) inidoneità tecnica;
f) inidoneità attitudinale;
g) esclusione.
La perdita della qualità di socio di cui ai punti a) b) e c) deve essere comunicata dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Presidente regionale o provinciale che ne darà, a sua volta, comunicazione al Presidente nazionale per la cancellazione del nominativo del socio dagli elenchi.
Art. 10) Inattività
La cessazione per inattività è conseguente alla mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie. Il Capostazione, al verificarsi di questa condizione, invita, mediante lettera raccomandata A.R. posta elettronica o fax, il socio a presentare entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni scritte. In assenza di motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti il Capostazione trasmette la richiesta di cancellazione dagli elenchi, debitamente motivata, al Consiglio di Zona che delibera in merito. Il Delegato di Zona invia copia del provvedimento al Presidente regionale o provinciale che a sua volta lo comunica al Presidente nazionale.
Art. 11) Inidoneità tecnica
L’inidoneità tecnica si verifica allorquando il socio perde i requisiti per svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai piani formativi di riferimento. Il Capostazione rilevata l’inidoneità comunica al Delegato la perdita di qualità di socio per gli adempimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.
Art. 12) Inidoneità attitudinale
L’inidoneità attitudinale si verifica allorquando il socio, pur essendo in possesso di adeguati requisiti tecnici, con la sua condotta non abbia più i requisiti per cooperare in sicurezza e serenità con la struttura di sua pertinenza, ovvero, qualora lo stesso si ponga in conflitto di interessi con il C.N.S.A.S., a seguito della sua appartenenza ad altra struttura pubblica o privata operante nel settore del soccorso in ambiente impervio. Il Capostazione rilevata l’inidoneità, con il parere favorevole dell’Assemblea di Stazione presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, chiede al Consiglio di Zona di procedere alla declaratoria di inidoneità del socio. In tal caso il Delegato di Zona invita il socio, a mezzo raccomandata A.R. o sistemi equivalenti, a presentare entro quindici giorni eventuali memorie difensive e/o chiedere di essere sentito dal Consiglio di Zona. Decorso tale termine e sentito l’interessato, ove dallo stesso richiesto, anche a mezzo di Consigliere all’uopo delegato, il Consiglio di Zona delibera con provvedimento motivato sulla declaratoria di inidoneità. Il Delegato di Zona comunica il provvedimento all’interessato ed al Presidente regionale o provinciale, il quale dà immediata comunicazione al Presidente nazionale per la cancellazione dagli elenchi. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.
Art. 13) Esclusione
La perdita della qualità di socio per esclusione avviene a seguito di provvedimento previsto dall’apposito Regolamento disciplinare.
Art. 14) Soci ordinari tecnici
Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.
Art. 15) Soci ordinari collaboratori
Possono essere soci collaboratori coloro che si siano contraddistinti all’interno della propria Stazione nell’attività di soccorso alpino e/o speleologico, pur non avendo più i requisiti per la qualifica di Operatore tecnico. Possono anche essere ammessi quali soci ordinari collaboratori, i soci C.A.I. dotati di particolari competenze tecniche in attività di supporto logistico, gestionale e amministrativo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 lettera d) del presente Regolamento. Ogni Stazione può avere un socio collaboratore ogni 10 soci ordinari tecnici, con arrotondamento per eccesso alla sesta unità. I soci collaboratori hanno tutti i diritti e doveri dei soci ordinari tecnici, incluso l’obbligo di partecipare, nell’ambito delle proprie competenze, all’attività addestrativa. Ai soci ordinari collaboratori si applicano tutte le cause di perdita della qualità di socio previste dal presente Regolamento e dallo Statuto, con esclusione della mera inidoneità tecnica.
CAPO III
SOCI GIOVANI
Art. 16) Soci giovani
Ogni Servizio Regionale (S.R.) o Servizio Provinciale (S.P.), nell’ambito del proprio territorio, può istituire la Sezione giovani composta da ragazzi con età compresa tra i 14 ed i 19 anni.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà, ovvero da chi ne detenga la legale rappresentanza, accompagnata da un certificato ananmestico che ne attesti l’idoneità.
La Sezione giovani viene istituita per formare e diffondere tra i giovani i principi e i valori del volontariato nel Soccorso alpino e speleologico.
I giovani non possono peraltro essere impiegati nelle funzioni proprie dei soci ordinari e devono comunque essere coperti da idonea polizza assicurativa stipulata a cura e spese del S.R. o S.P.
I S.R. o S.P. disciplinano con apposito Regolamento la costituzione ed il funzionamento della Sezione giovani.
CAPO IV
COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 17) Zona di soccorso
La Zona di soccorso è l’articolazione territoriale del S.R. o S.P. Ciascun S.R. o S.P. ricopre il proprio territorio di competenza con una o più Zone di soccorso alpino e speleologico o bivalenti, il cui numero e i cui confini vengono determinati dal Consiglio del S.R. o S.P. La delibera istitutiva della Zona è sottoposta all’approvazione del Consiglio nazionale.
Art.18) Stazione di soccorso
La Stazione di soccorso è l’entità operativa tecnica di base istituita dal Consiglio di Zona, sul proprio territorio di competenza, in base alle esigenze organizzative del soccorso. Qualora, per comprovate esigenze tecniche, la Stazione sia speleo-alpinistica, la stessa è suddivisa in due squadre, rispettivamente speleologica ed alpinistica.
Art. 19) Assemblea di Stazione
L’Assemblea di Stazione è formata da tutti i soci ordinari in organico. Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Capostazione che la presiede. Elegge il Capostazione ed uno o più Vice capostazione, di cui uno con funzioni vicarie. Approva i rendiconti finanziari, l’organico e i programmi di attività di Stazione. Assolve alle altre funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 20) Capostazione e Vice capostazione
Il Capostazione ed i Vice capostazione vengono eletti dall’Assemblea di Stazione ogni tre anni tra i soci ordinari in possesso di una delle qualifiche tecniche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S. e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l’Assemblea di Stazione viene convocata entro 15 giorni per procedere a nuova elezione. Il Capostazione ed i Vice capostazione eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 21) Compiti del Capostazione e dei Vice capostazione
Il Capostazione, nel territorio di sua competenza, coordina e dirige le attività addestrative e di soccorso che non richiedano l’impegno e l’intervento della delegazione o di strutture di livello superiore. Gestisce i beni in uso alla Stazione. In accordo con il Delegato mantiene rapporti con gli Enti presenti nel territorio di sua competenza, ma non può stipulare accordi o convenzioni senza apposita delega del Presidente regionale o provinciale. Rappresenta la Stazione all’interno del Consiglio di Zona. Risponde delle attività di soccorso ed addestrative al Delegato ed al Presidente regionale o provinciale cui è operativamente sottoposto. Si attiene ed ottempera alle direttive operative impartite dal Delegato di Zona ed alle delibere degli organi collegiali e superiori. Emette i provvedimenti cautelari di sua competenza. Il Vice capostazione vicario sostituisce il Capostazione in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.
Art. 22) Consiglio di Zona
Il Consiglio di Zona è costituito almeno da tutti i Capistazione della Zona di pertinenza, dal Delegato e dal Vice delegato vicario. Il Consiglio di Zona è presieduto dal Delegato che ne cura la convocazione e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Elegge il Delegato ed i Vice delegati. Organizza, pianifica e verifica la gestione delle attività operative e addestrative del territorio di propria pertinenza. Vigila sul corretto andamento delle attività delle Stazioni. Cura l’organizzazione degli eventi necessari per l’applicazione dei piani formativi. Approva i rendiconti finanziari della Zona. Definisce la corretta distribuzione sul territorio delle dotazioni di soccorso ed alloca le risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle stazioni. Approva l’organico di Zona. Emette i provvedimenti disciplinari e di cessazione della qualifica di socio di sua competenza. Sono comunque fatte salve le norme di cui al Regolamento del Soccorso speleologico per le Zone speleologiche.
Art. 23) Delegato e Vice delegati
Il Delegato e i Vice delegati, di cui uno con funzioni vicarie, vengono eletti dal Consiglio di Zona ogni tre anni tra i soci ordinari della Zona di soccorso che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni e che abbiano conseguito almeno una qualifica tra quelle previste dalle Scuole nazionali del Corpo. I Delegati ed i Vice delegati devono comunque partecipare, entro 24 mesi dalla loro elezione, ad uno stage formativo – gestionale In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Consiglio di Zona viene convocato entro 15 giorni per procedere a nuova elezione. Il Delegato e i Vice delegati eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 24) Compiti del Delegato e dei Vice delegati
Il Delegato coordina le attività delle Stazioni e dirige le attività operative, di soccorso, di addestramento e di protezione civile non risolvibili a livello di Stazione o che comunque richiedano l’intervento e il supporto di altri organi tecnici. Risponde delle attività addestrative e di soccorso al Presidente regionale o provinciale, cui è operativamente sottoposto. Amministra i beni ed il patrimonio della Zona. Risponde della gestione della Zona all’Assemblea ed al Consiglio regionale o provinciale. Mantiene, nell’ambito del territorio di pertinenza, rapporti con enti ed istituzioni con i quali può stipulare accordi e convenzioni previa specifica delega del Presidente regionale o provinciale. Emette i provvedimenti cautelari ed urgenti di sua competenza. Il Vice delegato vicario sostituisce il Delegato in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega. Sono fatte salve le specifiche attribuzioni e responsabilità previste dal Regolamento del Coordinamento speleologico.
Art. 25) Assemblea regionale o provinciale - composizione
L’Assemblea regionale o provinciale è composta almeno dal Presidente regionale o provinciale che la presiede e ne cura la convocazione, dal Vice presidente vicario, dai Delegati di Zona, dai Capistazione. È data facoltà ai S.R. o S.P. di ampliarne la composizione con la nomina di rappresentanti aggiuntivi, ovvero di costituirla come Assemblea plenaria dei soci ordinari del Servizio.
Art. 26) Assemblea regionale o provinciale – compiti
Le funzioni dell’Assemblea sono:
- elezione del Presidente e dei Vice presidenti regionali o provinciali;
- nomina, su proposta del Consiglio regionale o provinciale, del Collegio dei revisori dei conti;
- approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno;
- approvazione e verifica delle linee programmatiche delle attività di soccorso;
- approvazione e modificazione dello Statuto regionale o provinciale, dei regolamenti di attuazione;
- autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo.
Art. 27) Assemblea regionale o provinciale - Modalità di convocazione e di deliberazione
L’Assemblea regionale o provinciale viene convocata, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente regionale o provinciale anche su richiesta del Consiglio regionale o provinciale, dei Revisori dei conti, dal Consiglio nazionale, o di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale o provinciale. L’Assemblea regionale o provinciale è tenuta almeno una volta all’anno. Nel caso di modificazioni di Statuto e Regolamento nonché alienazioni di beni immobili, l’Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono validamente prese con il voto della maggioranza degli intervenuti.
Art. 28) Consiglio regionale o provinciale
Il Consiglio regionale o provinciale è l’organo esecutivo e gestionale del S.R. o S.P., è sempre formato da un numero dispari di componenti ed è costituito almeno dal Presidente e dai Vicepresidenti nonché dai Delegati di Zona. Alle riunioni del Consiglio regionale o provinciale devono essere invitati i rappresentanti nell’Assemblea nazionale previsti dall’Art. 25 dello Statuto C.N.S.A.S. Il Consiglio regionale o provinciale è presieduto dal Presidente regionale o provinciale che ne cura la convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi anche in video conferenza o in tele conferenza.
Art. 29) Compiti del Consiglio regionale o provinciale
Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale, predispone i bilanci, delibera sui procedimenti disciplinari di sua competenza, propone all’Assemblea regionale o provinciale i nominativi per il Collegio dei Revisori dei conti. Delibera sull’assegnazione dei fondi da attribuire alle singole zone e ne verifica la corretta allocazione. Dispone, occorrendo, il commissariamento di Zone o Stazioni, al verificarsi di situazioni che ne impediscano il corretto andamento gestionale ed operativo.
Art. 30) Presidente e Vice presidente regionale o provinciale
Il Presidente e i Vice presidenti regionali o provinciali vengono eletti tra i soci dello stesso S.R. o S.P. che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a cinque anni. Il Presidente e i Vice presidenti regionali o provinciali devono comunque partecipare entro 24 mesi dalla loro elezione ad uno stage formativo – gestionale. Il Consiglio nazionale può comunque autorizzare, per gravi motivi e con provvedimento motivato, candidature di soci non in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di anticipata cessazione dalla carica si procede ad una nuova elezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Il Presidente e il Vice presidente eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 31) Elezioni del Presidente e del Vice presidente regionale o provinciale
L’Assemblea per l’elezione del Presidente e del Vice presidente regionale o provinciale è convocata secondo le modalità di cui all’Art. 50 del presente Regolamento.
Art. 32) Compiti del Presidente e dei Vice presidenti regionale o provinciale
Il Presidente regionale o provinciale è il responsabile del S.R. o S.P., ne rappresenta la unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni del Presidente nazionale, del Consiglio nazionale, e dell’Assemblea nazionale. È il rappresentante legale del S.R./S.P. È componente di diritto dell’Assemblea nazionale. Convoca e presiede il Consiglio regionale o provinciale e l’Assemblea regionale o provinciale. Dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea regionale o provinciale e del Consiglio regionale o provinciale. Sovrintende all’organizzazione del servizio e delle zone. Dirige e coordina le attività addestrative e operative, ivi incluse le emergenze di protezione civile, di competenza regionale o provinciale. È il responsabile di operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso. Coordina la formazione e l’attività operativa di elisoccorso. Sovrintende al personale dipendente. Sovrintende e coordina le attività delle Scuole regionali o provinciali, salve le prerogative delle scuole di soccorso speleologico. Può costituire commissioni tecniche e gruppi di lavoro che dirige e coordina. Rappresenta il Servizio regionale o provinciale nei rapporti, anche operativi, con le Istituzioni e gli enti presenti sul territorio regionale o provinciale. Cura all’interno della regione o della provincia i rapporti con gli enti, amministrazioni, associazioni e istituzioni e stipula convenzioni, protocolli di intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e quant’altro sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività. Può proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale o provinciale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all’uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta del Consiglio nazionale. Ha la rappresentanza in giudizio del Servizio regionale o provinciale. Cura l’applicazione delle direttive e degli indirizzi del Consiglio nazionale. In occasione di calamità di particolare rilievo o comunque di attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale ai sensi dell’Art.11 lettera l) L.225/1992 il Presidente regionale o provinciale opera alle dirette dipendenze del Presidente nazionale. Provvede ai contatti con gli organi di informazione e di stampa direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia per quanto di rilevanza regionale. Il Vice presidente regionale o provinciale vicario sostituisce il Presidente regionale o provinciale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.
Art. 33) Revisori dei conti del S.R. o S.P.
L’Assemblea regionale o provinciale nomina uno o più Revisori dei conti salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali o provinciali. I Revisori possono essere nominati anche tra i soci del C.A.I. di provata esperienza. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Revisore. Compito dei Revisori è il controllo sulla corretta gestione contabile di cui riferiscono almeno semestralmente al Consiglio regionale o provinciale. Provvedono inoltre ad allegare la propria relazione al bilancio consuntivo.
Art. 34) Organizzazione periferica
Ciascun S.R. o S.P. di cui l'Assemblea nazionale delibera l’istituzione, si costituisce in Associazione dotandosi di proprio Statuto e Regolamento che non possono essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento generale del C.N.S.A.S.. È facoltà dei S.R. o S.P., nel rispetto dei principi generali dello Statuto nazionale e del presente Regolamento scegliere l’assetto giuridico più idoneo per l’Associazione. Lo Statuto delle Associazioni deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale.
CAPO V
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 35) Assemblea nazionale
L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente nazionale o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa. L'Assemblea nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale. In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale o da un terzo dei componenti dell’Assemblea nazionale, questa deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. L’Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione con un numero pari al 50% più 1 degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante. L’Assemblea nazionale delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente stabilito. In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento generale, l’Assemblea nazionale è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. I Consiglieri nazionali eletti ai sensi del successivo articolo 36 lettera c), che non siano già membri di diritto dell’Assemblea nazionale, non hanno diritto di voto in seno alla stessa. È ammessa una sola delega esclusivamente ad un altro componente. Il voto è palese, tranne per l’elezione del Presidente nazionale, dei Vice presidenti nazionali e dei componenti del Consiglio nazionale. All’Assemblea nazionale possono partecipare, su invito del Presidente nazionale, senza diritto di voto, soci che debbano relazionare su questioni specifiche. L’Assemblea nazionale svolge le funzioni ad essa demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Corpo.
CAPO VI
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 36) Il Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale vengono eletti dall'Assemblea nazionale:
a) tre tra i propri componenti;
b) uno proposto dal Coordinamento speleologico;
c) due su una lista di almeno 5 soci proposti dal Presidente nazionale;
Tutti i candidati devono avere un’anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.
Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.
Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati a pari voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
Il Consigliere nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, dovrà essere sostituito dal Coordinamento medesimo.
I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un componente il Consiglio nazionale perda il requisito di eleggibilità relativo all’appartenenza all’Assemblea, porta comunque a termine il proprio mandato.
In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri.
I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 37) Funzionamento del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio nazionale è disposta mediante invio d’avviso scritto, anche via fax o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, da riceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso la convocazione sia richiesta da cinque componenti del Consiglio nazionale, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide alla presenza di almeno cinque componenti tra cui tre consiglieri. Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. È ammessa la riunione del Consiglio nazionale in video conferenza o tele conferenza.
Art. 38) Compiti del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è l'organo di governo del C.N.S.A.S.
Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea nazionale.
In particolare al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
b) controlla le spese previste dal bilancio;
c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
d) coordina le Strutture tecniche nazionali e le Scuole nazionali nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
e) esercita la funzione disciplinare ad esso demandata;
f) propone le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea nazionale;
g) pianifica l'organizzazione nazionale del C.N.S.A.S. e le attività addestrative e operative di livello nazionale;
h) pianifica le attività del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale della Protezione civile.
Svolge altresì ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti del Corpo.
CAPO VII
PRESIDENTE NAZIONALE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Art. 39) Il Presidente nazionale e i Vice presidenti nazionali
Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali vengono eletti dall'Assemblea nazionale tra i soci ordinari del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a sette anni. Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo. Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti ovvero si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voto, ovvero viene eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. Il Vice Presidente nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, può essere sostituito dal Coordinamento medesimo. Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali durano in carica tre anni. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione. Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 40) Compiti del Presidente nazionale e dei Vice presidenti nazionali
Il Presidente nazionale è il Responsabile del Corpo e ne rappresenta l’unità morale ed etica. Ha la legale rappresentanza del Corpo ed ha mandato triennale.
Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:
- convoca e presiede l'Assemblea nazionale ed il Consiglio nazionale e ne coordina i lavori;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale;
- sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;
- sovrintende alle attività delle Scuole e delle Commissioni nazionali;
- rappresenta il C.N.S.A.S. nei rapporti, anche operativi, con le istituzioni nazionali, gli enti e le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni sovranazionali di soccorso;
- ha la rappresentanza in giudizio del Corpo;
- coordina e dirige il Corpo, quale struttura operativa nazionale di Protezione civile;
- cura i rapporti con la Protezione civile nazionale e, in caso di calamità e comunque eventi ed attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale Struttura operativa nazionale, assume il coordinamento operativo di tutti i servizi di soccorso del Corpo emettendo all’uopo i provvedimenti e le disposizioni vincolanti ritenute più opportune;
- nomina i soci Emeriti.
Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato per Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti del Corpo, dal Consiglio nazionale o dall'Assemblea nazionale.
I Vice presidenti nazionali sostituiscono il Presidente nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni.
Sempre in caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale è affidata al Vice Presidente nazionale di nomina alpina.
CAPO VIII
COMITATO DI COORDINAMENTO SPELEOLOGICO
Art. 41) Il Comitato di coordinamento speleologico
Il Comitato di coordinamento speleologico, dotato di un proprio Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale, elegge tra i propri componenti un Responsabile nazionale ed un Vice responsabile nazionale. Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato di coordinamento speleologico sceglie tra i propri componenti i rappresentanti da designare rispettivamente alla carica di Vice presidente nazionale e di Consigliere nazionale. Coordina le Scuole nazionali di settore.
CAPO IX
SCUOLE NAZIONALI
Art. 42) Le Scuole nazionali
Le Scuole nazionali sono organi tecnici del C.N.S.A.S. istituite dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale.
Hanno compiti formativi e valutativi in merito a:
a) ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza – urgenza sanitaria;
b) formazione e aggiornamento degli Istruttori nelle diverse discipline;
c) partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello internazionale;
d) organizzazione di corsi di addestramento per i soci;
e) ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale o dal Consiglio nazionale.
Predispongono, altresì, in concerto con il Consiglio nazionale, i Piani formativi da sottoporre all’Assemblea nazionale e ne curano l’applicazione.
Ogni Scuola nazionale è retta da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale.
CAPO X
BILANCIO
Art. 43) Bilancio preventivo e consuntivo
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate sono costituite da:
a) il contributo annuale del C.A.I.;
b) icontributi ai sensi delle vigenti leggi;
c) i contributi da enti e da privati;
d) i lasciti e le donazioni;
e) ogni altra entrata di legittima provenienza.
Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, per l'approvazione entro il 15 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.
Art. 44) Il Patrimonio
Il Patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del C.N.S.A.S. anche se assegnati alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole nazionali del C.N.S.A.S.
Art. 45) Il Fondo di solidarietà
Nell'ambito del bilancio del C.N.S.A.S. viene istituito un Fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie. Qualsiasi prelievo dal Fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale. Il Fondo di solidarietà è costituito dal prelievo di € 1,50 per ogni socio; la somma sarà prelevata dal bilancio del C.N.S.A.S. entro il 31 dicembre di ogni anno. La stessa è incrementata dal contributo dei S.R. o S.P. in ragione di € 1,00 per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei S.R. o S.P. e dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio nazionale. Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o enti.
CAPO XI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 46) Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le modalità di cui all’Art. 29 dello Statuto C.N.S.A.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa. La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente nazionale. Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Art. 47) Compiti del Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo. I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea nazionale. L’eventuale inattività del Collegio viene segnalata dal Presidente nazionale al Presidente Generale del C.A.I. e al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo per l’adozione delle necessarie iniziative. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.
CAPO XII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 48) Il Collegio dei Probi viri
L'Assemblea nazionale elegge i componenti del Collegio dei Probi viri tra i soci C.N.S.A.S. di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza a livello nazionale nell'ambito del C.N.S.A.S. Il Collegio dei Probi viri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Art. 49) Compiti del Collegio dei Probi viri
Il Collegio dei Probiviri è organo di conciliazione interna del C.N.S.A.S. Effettua il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle controversie tra soci, tra Organi del Corpo centrali e periferici e tra questi e i singoli soci con esclusione di ogni competenza su provvedimenti disciplinari e procedimenti per la perdita della qualità di socio. L’eventuale ricorso al Collegio arbitrale di cui all’Art. 35 dello Statuto non può intervenire se non dopo l’esperimento del tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo stesso è ammesso, nel corso del quale, le parti sono tenute alla riservatezza.
CAPO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 50) Modalità generali di convocazioni e di deliberazione
Le Assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’ordine del giorno dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell’apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente l’Assemblea non può avere più di una delega.
In caso di mancata convocazione da parte dei preposti anche nel caso di richieste specifiche, l’Assemblea è convocata dal Presidente dell’organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità.
Nel caso di assemblee elettive, in seconda convocazione, l’Assemblea, eccettuata quella nazionale, è validamente costituita con la presenza non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante.
L’Assemblea nomina un Presidente, un segretario verbalizzante ed un numero di scrutatori non inferiore a tre.
Preliminarmente il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale.
Si procede quindi alla presentazione delle candidature e alla verifica di eleggibilità.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
Esaurite le operazioni di voto, delle quali viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, e dal segretario e dagli scrutatori, il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti.
Art. 51) Durata cariche elettive
Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere riconfermate anche continuativamente:
- 4 mandati per Capistazione;
- 4 mandati per Delegati, Vice delegati, presidenti regionali, vice presidenti regionali;
- 4 mandati per Presidente nazionale e Vice presidenti nazionali.
È data facoltà ai servizi regionali di ridurre ulteriormente il numero dei mandati nei propri Statuti o Regolamenti.
CAPO XIV
MANCANZE, SANZIONI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTO E RICORSI
Art. 52) Mancanze, sanzioni disciplinari, procedimenti e ricorsi
Le mancanze dei soci, le sanzioni disciplinari i relativi procedimenti e ricorsi sono regolati da apposito Regolamento disciplinare approvato dall’Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.
CAPO XV
INCOMPATIBILITÀ, INDENNITÀ, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53) Incompatibilità
È incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito del C.N.S.A.S. lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Presidente nazionale;
b) Responsabile nazionale speleologico con esclusione della carica di Vice presidente;
c) Componente del Collegio dei revisori dei conti;
d) Direttore Scuole nazionali C.N.S.A.S.
Sono altresì incompatibili tra loro la carica di Capostazione con quella di Delegato di Zona e di Presidente regionale o provinciale e dei rispettivi Vice.
I soci titolari di cariche elettive ad eccezione di quella di Capo Stazione o Vice Capo Stazione, in possesso della qualifica di TE o equivalente, non possono, nel periodo di mandato elettivo, svolgere tale funzione operativa, salva autorizzazione del Consiglio nazionale.
Art. 54) Indennità
Le cariche Sociali del C.N.S.A.S. sono svolte in maniera gratuita, salvo il rimborso delle spese. Con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale verrà definita la possibilità di attribuire, per le attività svolte dai responsabili di struttura e per quelle qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., una indennità sostitutiva, qualora alle stesse non siano applicabili i benefici della legge L.162/92.
Art. 55) Disposizioni transitorie e finali
Le norme di cui agli Art. 20 e 23, relative ai requisiti di elettorato passivo, si applicano a tutte le elezioni successive alla entrata in vigore del presente Regolamento. Il Collegio dei probiviri attualmente in carica esercita le nuove funzioni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Si applicano comunque le disposizioni transitorie previste dallo Statuto C.N.S.A.S.
Approvato dall’Assemblea nazionale il 22 novembre 2009; In vigore dal 1° gennaio 2010.
