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REGOLAMENTO DEL SOCCORSO SPELEOLOGICO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di organizzazione del Soccorso speleologico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

Art. 2) Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale del C.N.S.A.S. cui si rinvia per quanto non esplicitamente disciplinato.

Art. 3) Definizioni

Nel presente Regolamento la parola socio indica i soci ordinari del C.N.S.A.S.

Art. 4) Modifiche al Regolamento

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento l’Assemblea del Coordinamento speleologico è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni modifica verrà successivamente approvata dal Consiglio nazionale, e ratificata dall'Assemblea nazionale.

Art. 5) Soci: ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Capostazione speleologico competente per territorio che, sentiti gli iscritti alla propria stazione e constatate le capacità tecniche ed i requisiti fisici del candidato, inoltra la domanda al Responsabile di Zona competente corredata del proprio parere; il Responsabile di Zona provvede ad ammettere il candidato alla frequentazione delle attività di stazione fino alla verifica di ingresso. Al superamento della verifica di ingresso - come da procedura di Piano Formativo - il Responsabile di Zona, sentito il Consiglio di Zona, ove presente, trasmette al competente Presidente del S.R. o S.P. parere sull’opportunità di ammettere il nuovo socio per l'iscrizione negli appositi elenchi a livello centrale.

Art. 6) Organi del Soccorso speleologico

Sono organi del Soccorso speleologico :
- Coordinamento speleologico;
- il Comitato esecutivo;
- il Responsabile ed il Vice responsabile nazionale;
- le Scuole nazionali di settore;
- le Commissioni speleologiche.

Art. 7) Coordinamento speleologico

Il Coordinamento speleologico è costituito dal Responsabile nazionale, dal Vice responsabile nazionale, dai Responsabili delle Zone di Soccorso speleologico istituite sul territorio. L’Assemblea del Coordinamento speleologico si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Responsabile nazionale o del Presidente nazionale o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
All’Assemblea partecipano, inoltre, senza diritto di voto, qualora non abbiano la carica di Responsabile di Zona di Soccorso speleologico:
- il Consigliere nazionale di nomina speleo:
- I Membri del Comitato esecutivo;
- I Direttori delle Scuole nazionali di settore;
- I Responsabili delle Commissioni nazionali.
L’Assemblea del Coordinamento speleologico è convocata e presieduta dal Responsabile nazionale.

Art. 8) Compiti del Coordinamento speleologico

Il Coordinamento speleologico coordina l'attività di Soccorso speleologico ed in particolare:
1) indirizza e coordina le attività delle Stazioni e delle Zone di Soccorso speleologico;
2) elegge il Vice presidente nazionale del C.N.S.A.S. da designare all'Assemblea nazionale;
3) elegge il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale;
4) elegge gli altri tre Membri del Comitato esecutivo;
5) elegge il componente del Consiglio nazionale di cui all’Art. 20 dello Statuto;
6) Approva il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
7) Nomina i direttori ed eventuali vice delle Scuole nazionali di settore del Soccorso speleologico e ne sorveglia l’attività.

Art. 9) Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale vengono eletti su proposta della Delegazione di appartenenza dal Coordinamento speleologico tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:
- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P,;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi vice;
- Consigliere nazionale. che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 7 anni. Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale qualora non in possesso della qualifica DOS devono comunque partecipare entro 24 mesi dalla loro elezione ad uno stage formativo – gestionale. Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S.. Il Responsabile nazionale e il Vice responsabile nazionale sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il Coordinamento speleologico viene convocato entro 60 giorni per procedere a nuova elezione. Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi. Al momento dell’accettazione della nomina sono di fatto considerate cessate le eventuali cariche incompatibili secondo l’art 20 del presente regolamento.

Art. 10) Compiti del Responsabile nazionale e del Vice responsabile nazionale

Compiti del Responsabile nazionale e del Vice Responsabile nazionale sono:
- convocare e presiedere il Coordinamento Speleologico e il Comitato esecutivo e coordinarne i lavori;
- dare esecuzione alle delibere del Coordinamento e del Comitato esecutivo;
- sovrintendere all'organizzazione del Soccorso Speleologico;
tra cui:
- sovrintendere alle attività delle commissioni nazionali;
- coordinare le attività di soccorso che richiedano il coinvolgimento del soccorso speleologico quale struttura operativa nazionale, ovvero che coinvolgano più di due delegazioni o che si svolgano fuori dal territorio nazionale:
- svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto o dai Regolamenti del C.N.S.A.S., dal Coordinamento speleologico o dal Comitato esecutivo.
Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Art. 11) Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Responsabile nazionale, dal Vice Responsabile nazionale e da tre Membri eletti, su proposta delle rispettive delegazioni tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:
- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P.;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi Vice;
che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 5 anni. Del Comitato esecutivo fa anche parte il Consigliere nazionale di nomina speleo. Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S..
I Membri del Comitato esecutivo sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I Membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il Coordinamento speleologico, che deve essere convocato entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Membri. I Membri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 12) Funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Responsabile nazionale almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Responsabile nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono valide alla presenza di almeno tre Membri. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento all’articolo apposito del regolamento disciplinare C.N.S.A.S..

Art. 13) Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo attua le linee programmatiche deliberate dal Coordinamento speleologico e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Regolamento.
In particolare al Comitato esecutivo sono affidate le seguenti funzioni :
a) predispone il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
b) delibera su tutte le spese previste dal programma di spesa ;
c) formula le proposte da sottoporre al Coordinamento speleologico;
d) coordina il lavoro delle Scuole nazionali di settore e delle Commissioni speleologiche;
e) di norma rappresenta il riferimento per i corsi Direttore operazioni di soccorso di pertinenza speleologica.

Art. 13 bis) Consigliere nazionale

Viene individuato di norma nella figura del Vice responsabile nazionale. In alternativa il Coordinamento speleologico lo elegge tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:
- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P.;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi Vice;
che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 5 anni.

Art. 14) Organizzazione periferica

Il Soccorso speleologico è articolato in Zone di Soccorso speleologico organizzate in una o più Stazioni; ciascuna zona è affidata ad un Responsabile e da uno o più Vice responsabili di cui uno con funzioni vicarie; ciascuna stazione affidata ad un Capostazione e da uno o più Vice capostazione.

Art. 15) Zone di Soccorso speleologico

le zone di Soccorso speleologico sono :
1° Zona PIEMONTE – VALLE D’AOSTA
2° Zona FRIULI VENEZIA GIULIA
3° Zona TOSCANA
4° Zona UMBRIA
5° Zona LAZIO
6° Zona VENETO – TRENTINO – ALTO ADIGE
7° Zona PUGLIA - BASILICATA
8° Zona SARDEGNA
9° Zona LOMBARDIA
10° Zona SICILIA
11° Zona MARCHE
12° Zona EMILIA ROMAGNA
13° Zona LIGURIA
14° Zona CAMPANIA – MOLISE
15° Zona ABRUZZO
16 ° Zona CALABRIA
Eventuali variazioni delle Zone di Soccorso speleologico dovranno essere proposte dal Coordinamento speleologico di concerto con il competente S.R. o S.P. ed approvate dal Consiglio nazionale.

Art. 15 bis) Rapporti con i Soccorsi regionali

Nelle regioni o province in cui siano istituite Zone di Soccorso bivalenti, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dal Coordinamentoi speleologico e contribuiranno, al pari delle altre Zone, alla costituzione del Soccorso regionale o provinciale competente in quel territorio. Parimenti, nell’ambito delle Stazioni speleo-alpinistiche, le Squadre speleologiche dipenderanno operativamente dalla Zona designata dal Coordinamento speleologico. Nelle regioni o province in cui non siano istituite zone di Soccorso speleologico ma siano operanti Stazioni speleologiche, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dalla zona designata e contribuiranno, al pari delle altre Stazioni di Soccorso alpino, alla costituzione del Soccorso regionale o provinciale competente in quel territorio.

Art. 16) Scuole Nazionali

Sono identificate come Scuole nazionali di settore del Soccorso speleologico:
- Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico;
- Scuola nazionale medici emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo;
- Scuola nazionale tecnici soccorso speleosubacqueo.

Art. 17) Commissioni speleologiche

Il Coordinamento speleologico costituisce al proprio interno delle Commissioni con compiti specialistici e in particolare:
- Commissione disostruzione;
- Commissione medica;
- Commissione comunicazione e documentazione;
- Commissione speleosubacquea;
- Commissione tecnica.
Il Coordinamento speleologico ha facoltà di istituire ogni altra Commissione che si rendesse necessaria. Le Commissioni sono poste sotto la sorveglianza del Coordinamento speleologico e sono dirette da un Coordinatore nominato dal Coordinamento speleologico su proposta dei membri di ciascuna Commissione con durata triennale e sono eleggibili per non più di 3 mandati.

Art. 18) Compiti delle Commissioni speleologiche

Le Commissioni speleologiche hanno il compito di favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche; promuovono iniziative di prevenzione ognuna nel proprio ambito specialistico. Le Commissioni possono assumere inoltre il ruolo di organi tecnici operativi a disposizione dei responsabili di Zona, previa autorizzazione del Responsabile nazionale, per far fronte ad esigenze specialistiche in emergenze locali; esse sono altresì a disposizione del Responsabile nazionale in caso di emergenze di rilevanza nazionale o per operazioni di soccorso all'estero. La formazione specifica delle Commissioni si avvale anche di Responsabili didattici come enunciato nell’ art 6 del regolamento della Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico Ogni commissione si dota di apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Coordinamento speleologico.

Art. 19) Rendiconto annuale

Il Comitato esecutivo predispone un programma di spesa annuale da sottoporre al Coordinamento speleologico per l'approvazione entro il 30 luglio di ogni anno e trasmesso al Consiglio nazionale. Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Comitato esecutivo e deve essere sottoposto al Coordinamento per l'approvazione entro il 30 Gennaio di ogni anno e trasmesso al Consiglio nazionale entro sette giorni. Alle riunioni del Coordinamento speleologico per l'approvazione del rendiconto del programma di spesa e del rendiconto consuntivo annuale debbono essere invitati i Membri del Collegio dei Revisori dei conti del C.N.S.A.S. e il Presidente nazionale.

Art. 20) Incompatibilità

Quanto indicato nell’ articolo 53 del Regolamento generale del C.N.S.A.S., cui si aggiunge:
Sono altresì incompatibili:
- Il Vice responsabile nazionale con tutte le cariche tranne quella di Consigliere nazionale o Vice presidente nazionale;
- Le cariche di Delegato di Zona, di Presidente regionale e dei rispettivi Vice con quelle di Coordinatore di commissione nazionale.

Art. 21) Disposizioni e finali

I soci all'atto dell'ammissione nell'organico speleologico del C.N.S.A.S. accettano il presente Regolamento e si impegnano a rispettare tutto quanto in esso contenuto e disposto.



Approvato dall’Assemblea nazionale del 21 novembre 2009; In vigore dal 1° Gennaio 2010.



Oggi è: Martedì
07 Settembre 2010



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